Edilizia

Pratiche Edilizie
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Pratiche Edilizie ?

Tutti i servizi collegati alle pratiche edilizie

Nell’ambito dell’edilizia diverse sono le pratiche, richieste, comunicazioni e permessi da richiedere a seconda dell’attività edilizia e dei lavori da effettuare.

Nel dettaglio si possono raggruppare le seguenti richieste:

  • C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavcori Asseverata) LAVORI INTERNI
  • S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
  • P.D.C. (Permesso di Costruire) Ristrutturazione e nuove opere con modifiche esterne e strutturali
  • P.D.C. Permesso di Costruire per Recupero Abitativo Sottotetto) Legge Regione Abruzzo
  • Pratiche Beni Ambientali
  • P.D.C. PIANO CASA
  • C.I.L.A. IN SANATORIA
  • S.C.I.A. IN SANATORIA
  • P.D.C. IN SANATORIA
  • AGIBILITA’
Pratiche Edilizie
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Nel Dettaglio

Definizioni e chiarimenti

DEFINIZIONE C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavcori Asseverata) LAVORI INTERNI

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è una pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, ufficio, negozio, ecc.

Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza

 

 

 

QUANDO E’ OBBLIGATORIA FARE LA C.I.L.A.?

 

I casi in cui è obbligatorio predisporre il C.I.L. sono definiti dal D.L. 40 del 25.04.2010 coordinato con legge di conversione n. 73 del 22.05.2010.

In generale, è obbligatorio nel caso di ridistribuzione di spazi interni, realizzazione di bagni e rifacimenti di impianti.

 

 

 

QUALI DOCUMENTI BISOGNA PRESENTARE PER LA C.I.L.A.?

 

– Atto di proprietà;

– Titolo abilitativo dell’opera (condono e/o progetto);

– Documentazione catastale (visura e planimetria);

– Relazione e Progetto ante/post operam a firma di un tecnico abilitato;

– DURC impresa esecutrice (Documento Unico Regolarità Contributiva)

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

 

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell’immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all’Amministrazione comunale un’apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.

Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.

 

Quando può essere presentata LA S.C.I.A.

La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).

Chi può presentare la S.C.I.A.

La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).

Lavori realizzabili con la S.C.I.A.

In base al decreto SCIA  La SCIA dovrà essere utilizzata per:
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
– le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

 

 

DEFINIZIONE P.D.C. (Permesso di Costruire) Ristrutturazione e nuove opere con modifiche esterne e strutturali o nuovi interventi edilizi

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo richiesto all’autorità comunale e dalla stessa rilasciato, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Il permesso di costruire, che ha sostituito il precedente istituto della Concessione edilizia, è regolato nell’ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tuttavia la competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi motivato molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l’ambito di applicazione.

Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati nella normativa nazionale (D.P.R. 380/2001) o nelle relative Leggi regionali, ma in generale è possibile affermare che le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire. Le Leggi regionali possono altresì subordinare a procedure amministrative autorizzative semplificate interventi abitualmente e generalmente assoggettabili a permesso di costruire.

 

Interventi che richiedono il P.D.C. (permesso di costruire)

Più nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 10 del Testo unico, il permesso di costruire è necessario per le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di nuova costruzione,
  • interventi di ristrutturazione urbanistica,
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o, se si tratta di immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso, nonché interventi che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

In ogni caso, alle Regioni è data la facoltà di stabilire con propria legge i mutamenti dell’uso di immobili o di loro parti effettivamente subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività e di individuare nello stesso modo ulteriori interventi sottoposti al rilascio del permesso, tenendo conto dell’incidenza degli stessi sul territorio e sul carico urbanistico.

 

 

AGIBILITA IMMOBILE

La Segnalazione Certificata di Agibilità è una dichiarazione che attesta che una unità immobiliare rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza e in pieno comfort nei local

La certificazione dell’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

una norma di igiene) l’agibilità non può essere rilasciata, perché il fabbricato non rispetta tutte le norme imposte alle costruzioni per civile abitazione.

Il certificato è necessario per poter dichiarare allo Stato che in quel locale vi possono andare ad abitare o a lavorare persone; è quindi indispensabile per fare un cambio di residenza, per aprire un’attività commerciale, ecc.

L’agibilità è subordinata al rispetto di tutte le norme e le leggi relative alla costruzione (sia che si siano eseguite opere di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia), e per ottenerla è necessario presentare all’Ufficio tecnico del comune:

  • la domanda di iscrizione in catasto;
  • la certificazione di corretta esecuzione degli impianti in base alla legge vigente (attualmente è il DM n.37 del 22 gennaio 2008 pubblicato in gazzetta ufficiale 61 di Me 12 marzo 2008 pg.4 e succ.)
  • il certificato di collaudo delle strutture, che attesta che il tutto è stato realizzato secondo il progetto depositato;

Se è tutto in ordine, il rilascio del certificato è un atto d’obbligo al quale il comune non può opporsi. In realtà il vero responsabile del rilascio del certificato è il collaudatore.

 

 

 

PRATICHE BENI AMBIENTALI – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art. 146, c. 2).

 

INTERVENTI PER I QUALI NON E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 

Il DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi (cfr. allegato A) esclusi dal procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Tra questi trovano ulteriori precisazioni gli interventi già individuati dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e smi, per i quali non è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. b) interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.