
Certificazione energetica, Energia alternativa,
rinnovabili
Tutti i servizi connessi
Elenco di tutti i Servizi relativi alle Certificazioni di un immobile, che il Geometra Riccardo TONDO può eseguire previo sopralluogo sull’immobile.
- A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica
- A.Q.E. – Attestazione Qualificazione Energetica;
- Calcolo Isolamento Termico Legge 10/91n e s.m.i.


Nel Dettaglio
Definizioni e chiarimenti
A.P.E. – Attestazione PrestazionenEnergetica
L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Generalmente, il ruolo del certificatore energetico è ricoperto da un tecnico abilitato, come ad esempio un architetto, un ingegnere o un geometra.[10] Questi possono essere sia dipendenti di enti pubblici oppure operare all’interno di società private.
La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:
- per il rogito notarile: l’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
- per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
- per l’accesso alle detrazionidel 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
- per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
- per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).
Con l’introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell’attestato energetico.
L’attestato energetico o “Attestato di Prestazione Energetica” è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
A.Q.E. – Attestazione Qualificazione Energetica
AQE: L’Attestato di Qualificazione Energetica è un documento che sintetizza le caratteristicheenergetiche dell’ edificio. Contiene la classe di appartenenza dell’edificio e i fabbisogni di energia primaria.
L’AQE viene firmato dal direttore dei lavori in modo da asseverare come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell’edificio. E’ importante ci sia quindi coerenza tra i dati presenti nell’AQE e quello che è stato definito in fase di progetto nella relazione energetica (chiamata anche ex “legge 10”)
L’AQE va consegnato al comune (e non alla Regione come nel caso dell’APE) contestualmente ai documenti della fine lavori. Il direttore dei lavori che omette la presentazione dell’AQE può incorrere in sanzioni tra 1000 euro e 6000 euro. Inoltre la dichiarazione di fine lavori è inefficace se la stessa non è accompagnata dall’AQE asseverato.
L’AQE si differenza dall’APE per tre aspetti fondamentali:
- L’AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell’ edificio da valutare, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto ha un ruolo di “collaudatore”.
- L’AQE non prevede l’assegnazione di una classa energetica ma solo “una proposta”
- L’AQE va consegnato al comune mentre l’APE alla Regione
Quando è obbligatorio redigere l’AQE?
- I casi in cui vige l’obbligo di redigere l’AQE sono definiti nell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005:
- edifici di nuova costruzione
- nuovi impianti installati in edifici esistenti
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
- una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente
- sostituzione di generatori di calore
