Perizie

Stime
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Computi metrici, Stime, Perizie

Tutti i servizi connessi

DIVERSE SONO LE TIPOLOGIE DI PERIZIE

· Perizia di stima a fabbricati e terreni
· Perizia di stima danni a fabbricati
· Perizia per divisioni immobiliari (fabbricati e terreni)
· Perizie divisionali con formazione di quote
· Perizia terreni agricoli ed edificabili con richiesta dei Certificati Destinazione Urbanistica (CDU)
· Stima di fondi rustici e fabbricati agricoli

  • STIMA DI UN IMMOBILE;
  • COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER RISTRUTTURAZIONE E NUOVI EDIFICI ANCHE CON PREZZIARI REGIONALI;
  • CONTABILITA’ LAVORI;
  • CONSULENZA PERIZIE C.T.U.
  • CONSULENZA PERIZIE C.T.P.
Pratiche Edilizie
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Nel Dettaglio

Definizioni e chiarimenti

Perizie di C.T.U., di C.T.P. e/o Extragiudiziali.
Redigo perizie su nomina da parte del Giudice (C.T.U.) o per nomina di C.T.P., oltre a perizie giurate extragiudiziali, consulenze e stime immobiliari.

  • nel ruolo di C.T.U. mi occupo di dare esaustive risposte, affinché venga bene e fedelmente adempiute tutte le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere la verità dei fatti al Giudice;
  • nel ruolo di C.T.P. mi occupo di tutelare gli interessi del nostro cliente/committente nei processi e/o dispute dando esaustive risposte, affinché venga fatta conoscere la verità dei fatti;
  • redazioni di consulenze e stime immobiliari sia di fabbricati residenziali, commerciali, industriali che di terreni agricoli e/o edificabili, etc.

 

STIMA DI UN IMMOBILE – VALUTAZIONE IMMOBILIARE

La valutazione immobiliare è un’attività[1] che viene svolta dal valutatore abilitato e qualificato che si pone l’obiettivo di determinare (quale scopo principale, ma non unico) un elemento patrimoniale dell’immobile, generalmente consistente nel valore di mercato, ma che può essere differente da quest’ultimo in funzione dello scopo dell’attività valutativa e della tipologia dell’immobile da valutare. Un altro obiettivo, strettamente collegato con il primo, è quello di effettuare una due diligence che può riguardare differenti ambiti (urbanistico, tecnico, catastale, ecc.) a seconda dell’incarico ricevuto dal valutatore. L’attività di valutazione immobiliare si concretizza con la redazione di una perizia di stima nella quale vengono riportati ed illustrati i risultati delle attività del valutatore.

 

 

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI E NUOVI EDIFICI  ANCHE CON PREZZIARI REGIONALI;

Il computo metrico estimativo (CME) è uno degli elaborati di cui si compone il progetto e attraverso il quale si perviene, in modo analitico, alla stima sommaria (nel progetto definitivo) e definitiva (nel progetto esecutivo) del valore di costo di costruzione di un’opera (VC).

Il VC viene determinato individuando le quantità delle singole lavorazioni necessarie per eseguire l’opera (dedotte dagli altri elaborati del progetto definitivo), moltiplicando ciascuna per il suo prezzo unitario e sommando fra loro tutti i valori di costo così ottenuti. Il VC stimato nel CME confluisce in un quadro economico (QE) per la determinazione del costo totale d’intervento (CT). Nel CME possono essere previste, in relazione a specifiche caratteristiche dell’opera, somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto (CA) o da inserire nel QE tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

Nel CME le lavorazioni da eseguire per produrre il manufatto devono essere: computate, cioè identificate e descritte; misurate nelle quantità fisiche; stimate nel costo rispetto al loro prezzo unitario. Le lavorazioni, da elencare in sequenza cronologica, sono codificate e illustrate nell’esecuzione, identificando materiali, procedimenti, mezzi e attrezzature, manodopera. Le quantità devono essere calcolate geometricamente in modo analitico, indicando norme e unità di misura adottate.

Il computo metrico estimativo è redatto dal progettista sulla base di un progetto ed è utilizzato sia dal committente dei lavori che dalle imprese deputate all’esecuzione dei lavori.

Differenza tra computo metrico e computo metrico estimativo

Sebbene nella pratica corrente gli elaborati di computo metrico estimativo e di computo metrico siano considerati lo stesso documento, in realtà sono due elaborati distinti.

  • il computo metricoè utilizzato per la determinazione dei quantitativi delle varie lavorazioni presenti nel progetto;
  • il computo metrico estimativoè utilizzato per la valorizzazione economica di tali quantità e la stima dell’importo totale dei lavori.

L’immagine seguente illustra sinteticamente la differenza tra i 2 elaborati.

 

E’ evidente che non si potrà mai redigere un computo metrico estimativo senza aver prima effettuato un computo metrico, in quanto il computo metrico estimativo è ottenuto associando alle quantità delle singole lavorazioni un prezzo unitario.

 

 

CONTABILITA’ LAVORI

Con Contabilità dei lavori appalto privato o pubblico si indica il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal Direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

La Contabilità dei lavori è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dalle specifiche Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate su proposta dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016).

La Contabilità dei lavori pubblici, in estrema sintesi, consiste nel classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati, per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, nei seguenti documenti contabili:

 

 

 

CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO – C.T.U.

 

Il consulente tecnico d’ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Le Consulenze Tecniche (CTU o perizie) vengono disposte dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di permettere l’acquisizione di importanti informazioni che guidino il Giudice stesso nel prendere le migliori decisioni nel Processo.

Le CTU sono molto utili al Giudice in quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto attinenti ad aree specifiche. Senza il parere di un esperto di quel determinato settore quindi la decisione del Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa.

Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti – dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell’esperienza professionale quale ad es. l’iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l’albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale – all’interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri, interpreti traduttori, biologi, grafologi, psicologi, medici, medici veterinari, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.

 

 

 

Consulente tecnico di parte

Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore

Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte.

Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio, partecipare alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del Giudice vi prende parte.

Il CTP assume un ruolo fondamentale, poiché, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.